Statuto

Unione Giovani Dottori Commercialisti
Ed Esperti Contabili Di Reggio Emilia

STATUTO

Modificato con Assemblea iscritti il 8 giugno 2021

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE E SCOPI

Si costituisce fra i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili che aderiscono al presente statuto un’Associazione professionale denominata “UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA” (in breve “Unione”).L’Unione,
che non ha fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i legami di amicizia e di solidarietà; di studiare i problemi della categoria; di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio della professione; di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nella quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI accettandone finalità, disposizioni e direttive.
L’Unione locale di Reggio Emilia deve svolgere funzione proponitrice verso l’Unione Nazionale e seguirne poi costantemente l’indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti e gli esperti contabili con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.

ARTICOLO 2. DURATA

L’Unione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3. SEDE

L’Unione ha la propria sede presso lo Studio del Presidente pro-tempore; la sede potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4. RAPPORTI CON L’UNIONE NAZIONALE

L’Unione aderisce all’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente
dell’Unione, in sede di Consiglio Nazionale, dovrà sempre relazionare sull’attività svolta e programmata dall’associazione, nonché presentare le istanze degli associati nei confronti dell’Unione Nazionale.

ARTICOLO 5. ATTIVITÀ

L’Unione potrà svolgere le seguenti attività:· organizzare convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l’aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;· realizzare iniziative mirate a proporre agli associati
migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;· realizzare i progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati dall’assemblea;· promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l’avvio e l’esercizio della professione;· promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio degliassociati;· aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale;· partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;
· realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell’Unione.

ARTICOLO 6. PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Unione si compone:· delle quote sociali;· delle contribuzioni volontarie e straordinarie. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 7. ASSOCIATI

Dell’Unione possono far parte i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all’albo tenuto presso un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. L’Unione comprende Associati effettivi, Associati aderenti, Associati praticanti ed Associati onorari, i quali tutti all’atto dell’iscrizione devono impegnarsi per iscritto ed accettare le norme del presente Statuto. Sono Associati effettivi coloro che sono iscritti alla sezione A dell’Albo tenuto presso un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, di età inferiore ai quarantatré anni. Superato tale limite di età, gli stessi, se intendono continuare a far parte dell’Unione, diventano Associati aderenti. Gli Associati effettivi hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell’Unione. Sono Associati praticanti gli iscritti nel Registro dei Praticanti tenuto presso la sede di un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Gli Associati praticanti non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di membro della Commissione di Studio. Gli Associati praticanti potranno inoltre eleggere, qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell’ambito della propria categoria di Associati, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto. Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all’atto della sua cancellazione dal registro dei praticanti e dovrà essere reintegrato. Egli decade comunque alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica. Sono Associati aderenti:- coloro che abbiano superato i limiti di età previsti per essere
considerati effettivi;- gli iscritti alla sezione B dell’Albo tenuto presso un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Gli Associati aderenti non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri. Con delibera dell’Assemblea, possono essere nominati nella qualità di Associati onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Essi possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive. Gli Associati effettivi, aderenti e praticanti dell’Unione pagano una quota annuale che sarà fissata dal Consiglio Direttivo e che potrà anche essere differenziata per categoria o sottocategoria. Il contributo dovrà essere versato al Tesoriere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.

ARTICOLO 8. DIMISSIONI ED ESPULSIONI

Perdono di diritto la qualifica di Associati effettivi, aderenti e praticanti gli Associati che daranno le dimissioni o abbandoneranno la professione. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà, in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e del decoro della professione, nonché nel caso di mancato rispetto delle norme del presente statuto, decidere l’espulsione di un associato. L’interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L’espulsione sarà comunicata all’interessato con lettera
raccomandata, e l’espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica.

ARTICOLO 9. ORGANI DELL’UNIONE

Gli organi preposti al funzionamento dell’Unione sono:· l’Assemblea generale degli associati;· il Consiglio Direttivo;· la Commissione di Studio;· il Comitato Consultivo;· il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo. L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle seguenti questioni:· nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e della Commissione di Studio;· approvazione del rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno;· modifiche allo statuto;· ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. Essa è valida in prima convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Deve essere convocata a mezzo lettera, fax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione: nella lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno. Hanno diritto di voto gli associati effettivi purché in regola col versamento delle quote sociali ed iscritti da almeno 2 (due) mesi e la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo locale. Dopo tale ratifica i nominativi dei nuovi iscritti devono essere inseriti, a cura del Consiglio Direttivo locale, nel database dell’UNIONE NAZIONALE.
Non sono ammesse deleghe per la partecipazione all’Assemblea Generale degli iscritti.
Per l’elezione del rappresentante dei praticanti di cui all’art. 7, 5° comma del presente Statuto hanno diritto di voto gli associati praticanti purché in regola col versamento delle quote sociali.
Il risultato delle votazioni può essere contestato entro i 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale riunirà senza indugio il Collegio che deciderà ai sensi dell’articolo 14 e riferirà al Presidente dell’Unione anche per l’eventuale riconvocazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 11. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea fra i soci effettivi. Gli Associati praticanti potranno inoltre eleggere, qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell’ambito della propria categoria di Associati, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi; qualunque sia la carica ricoperta .La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di componente di direttivi, locali o nazionali, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali nonché di altre Associazioni sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dall’articolo 1 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione di Studio. Il Consiglio
Direttivo si riunisce almeno 5 (cinque) volte all’anno ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 4 (quattro) membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell’Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo è l’unico organo che autorizza spese, ivi compresi i rimborsi spese al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, o ai membri della Commissione di Studio per lo svolgimento degli incarichi .Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti. L’Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza; in sua assenza la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro associato delegato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio, che dovrà essere annualmente approvato dall’assemblea.
Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell’associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli associati.

ARTICOLO 12. COMMISSIONE DI STUDIO

La Commissione di Studio è l’organo incaricato di studiare i problemi e le questioni di carattere tecnico, legislativo, professionale e di categoria che ritiene di interesse comune, nonché tutte le problematiche sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea; organizza inoltre convegni, seminari, corsi, riunioni di approfondimento su specifici argomenti di carattere professionale.
Essa è nominata ogni tre anni dall’Assemblea ed è formata da 4 (quattro) a 9 (nove) membri,
secondo la deliberazione dell’Assemblea che la elegge, oltre il componente del Consiglio Direttivo responsabile della Commissione stessa. I membri della commissione di studio sono eletti tra gli Associati effettivi e praticanti. La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 11. La Commissione di Studio può nominare Sottocommissioni, scegliendone i componenti tra gli Associati, definendone le attribuzioni e delegando per ciascuna un proprio membro a coordinare i lavori.

ARTICOLO 13. COMITATO CONSULTIVO

Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consultivo. Esso si compone del Consiglio Direttivo, della Commissione di Studio e degli ex-Presidenti. E’ presieduto dal Presidente in carica.

ARTICOLO 14. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri scelti tra gli Associati effettivi, è nominato dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di questo; esercita funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Unione. L’Assemblea elegge inoltre il Presidente del Collegio dei Probiviri; quest’ultimo può appartenere anche alla categoria degli Associati aderenti. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di componente di direttivi, locali o nazionali, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali nonché di altre Associazioni sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti
dall’articolo 1 del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da associati od organi dell’Unione per dirimere qualunque controversia tra gli Associati e l’Unione e tra gli Associati nei loro rapporti associativi. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili.
Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso lo studio del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell’Unione delle decisioni prese.

ARTICOLO 15. COOPTAZIONE

Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, della Commissione di Studio o del Collegio dei Probiviri ciascun organo procederà autonomamente alla cooptazione, ed i nuovi membri dureranno in carica fino alla scadenza dello stesso triennio. Qualora nel corso del triennio venisse meno il Rappresentante dei Praticanti il Consiglio Direttivo procederà alla cooptazione di un nuovo rappresentante.

ARTICOLO 16. DISPOSIZIONI VARIE

Le cariche dell’Unione sono ricoperte a titolo gratuito, l’Assemblea può tuttavia, in occasione di particolari incarichi, prevedere per il Presidente, per i membri del Consiglio Direttivo, o per i membri della Commissione di Studio, il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l’entità e le modalità. Qualsiasi propaganda politica o religiosa all’interno dell’Unione è vietata.

ARTICOLO 17. MODIFICHE DELLO STATUTO

Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera
dell’Assemblea Generale convocata a tale scopo. La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno degli associati effettivi iscritti aventi diritti di voto, salvo migliore maggioranza degli aventi diritti al voto intervenuti. Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea, affinché nessuna delle prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quello dello Statuto dell’Unione Nazionale attuale o successivo, ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta

Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.